GLO
IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO ( GLO):
Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione dell’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica ( D.Lgs n. 96/2019, art.8 c. 10 , Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017).
Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione
- Il GLO è composto dai docenti del consiglio di classe e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
- Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.
- L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.
- È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
- Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.
- Viene autorizzata la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
- Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.
Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione
- Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 D.M. 182 del 29.12.2020 e , di norma, entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.
- Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.
- Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.
- Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
- Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
- Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del D.M. 182/2020 è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.
- Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
- I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
- I componenti del GLO di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. 182/2020, nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.
- Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 11 D.M. 182/2020del , riguardante l’alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679)